Modello Organizzativo 231

CdA del 12 aprile 2022

La BCC MEDIOCRATI,

in ottemperanza alla normativa ex D. Lgs. 231/01 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) e s.m.i., si è dotato di un Codice Etico, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ed ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Il D.LGS 231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità penale degli enti per reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono “ruoli apicali” (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il fatto reato.

La BCC MEDIOCRATI, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione della propria attività aziendale ed economica, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri Soci, del lavoro dei propri Dipendenti e di tutti gli altri stakeholders, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme al D. Lgs. 231/01.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello di Organizzazione, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di BCC MEDIOCRATI affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, linearie e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione di reati e di illeciti.

La Banca è, infatti, consapevole che l’adozione di comportamenti coerenti con le finalità di cui sopra, è di importanza centrale ai fini del corretto svolgimento dell’attività aziendale, e costituisce un elemento indefettibile nell’ambito della funzione di controllo e prevenzione degli illeciti che la Banca è tenuta ad effettuare ai sensi del menzionato Decreto.

Il rigoroso rispetto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede richiesti dalla Banca è considerata condizione imprescindibile, oltre che al fine della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini del corretto funzionamento della Banca, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine e di una sempre maggior soddisfazione della clientela, fattori tutti che costituiscono il fondamento per il successo e lo sviluppo - attuale e futuro - della Banca.

E’ stato nominato, altresì, l’Organismo di Vigilanza formato dai Componenti del Collegio Sindacale della Banca, i cui compiti sono:

  • vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
  • verificare l’opportunità di aggiornamento e adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune proposte;
  • segnalare, qualora notiziato di eventuali trasgressioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi previsti, al Responsabile del Personale, le violazioni del Modello al fine dell’assunzione dei provvedimenti conseguenti in punto di accertamento e contestazione.

In tale contesto, la Banca richiede anche ai soggetti terzi con i quali viene in contatto (clienti, fornitori di beni e/o servizi e proprie controparti contrattuali in genere) l'adozione di standard di condotta coerenti e compatibili con i sopra menzionati principi, costoro pertanto:

  • sono invitati a segnalare direttamente all’Organismo di Vigilanza, a mezzo PEC odv.mediocrati@actaliscertymail.it eventuali situazioni a loro carico (in essere alla data di accensione
  • del rapporto o insorte/identificate successivamente) che possano configurare una qualche anomalia/irregolarità ai sensi del Decreto;
  • sono tenuti (unitamente a quanti dovessero eventualmente collaborare con i medesimi nell’esecuzione dell’incarico conferito) a tenere una condotta improntata al più rigoroso rispetto dei principi etico-comportamentali richiesti dalla Banca;
  • devono mantenere comportamenti conformi ai menzionati valori etici.

Gli obblighi sopra elencati costituiscono condizione indefettibile per la prosecuzione del rapporto contrattuale. A tal uopo, si allegano, le clausole contrattuali che integrano il contratto/mandato in essere con la nostra Banca e che, gentilmente, vorrete prenderne visione e accettarle.

Si precisa, altresì, che le segnalazioni di comportamenti difformi, trasmesse all’OdV, sono garantite da riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.

Infine, si ricorda che il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. "Legge Anticorruzione", richiamata anche nel Codice Etico di Gruppo) attraverso la quale sono state introdotte rilevanti novità sul fronte della prevenzione e del contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione.
In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge citata al D.Lgs. n. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (cui ultimo aggiornamento risaliva al 6 aprile del 2018, con D.Lgs.  del 1 marzo 2018, n. 21), segnaliamo le più importanti novità in materia.

Nel novero dei c.d. reati presupposto è stata introdotta una nuova fattispecie, prevista dall'art. 346-bis "Traffico di influenze illecite".

La Legge Anticorruzione ha modificato il testo del reato in parola, che ora recita: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".