Le BCC conoscono il territorio perché da sempre ascoltano i bisogni di chi lo vive.

Anche in questo momento difficile, stanno svolgendo il loro ruolo di “banche di comunità” individuando soluzioni che riducano gli impatti dell’emergenza coronavirus e consentano a tutti di non rinunciare ai propri progetti, di vita e d’impresa.

Sistemi-pagamento

AGGIORNATO AL 27 aprile 2020

IL SITO è IN CONTINUO AGGIORNAMENTO pertanto alcuni contenuti saranno modificati per recepire le NUOVE disposizioni emanate dal governo.

Sostegno alle famiglie
Sospensione rate mutuo prima casa STRUMENTI UTILI

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione.


I recenti decreti emanati per l’emergenza Covid-19 hanno ampliato questa misura estendendone l’applicazione ad altri soggetti e al ricorrere di altre casistiche. 

Lavoratori con RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ

I lavoratori che subiscano una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Chi rientra in questi criteri può beneficiare della moratoria per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Lavoratori AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% a causa della riduzione o dell’interruzione dell’attività per l’emergenza coronavirus possono accedere al “Fondo Gasparrini” e richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi.

Sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi. Non è necessario presentare l’ISEE.
Sempre per nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è ammesso anche  nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.”

Le BCC possono prevedere ulteriori misure di sostegno.
Contatta la tua filiale per saperne di più.

Anticipazione Sociale Cassa Integrazione STRUMENTI UTILI

Le Banche che aderiscono alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali possono anticipare i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.

Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:

  • lavoratori, compresi soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca;
  • dipendenti sospesi dal lavoro sia a zero ore sia non a zero ore, il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto all’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga;
  • Dipendenti appartenenti alla categoria artigiani: il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto tramite FSBA.

L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di 1.400 euro (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).

Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.

A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:

  • l’estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • l’esenzione dell’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
     

Strumenti Utili

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.

Risposte alle domande più frequenti (aggiornate al 27 aprile 2020)  Scarica il PDF

Supporto alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti

I lavoratori autonomi e i professionisti, oltre alle misure di supporto alla loro attività lavorativa, possono chiedere anche la sospensione del mutuo prima casa nell’ambito del “Fondo Gasparrini” se ne hanno i requisiti. Maggiori dettagli nella sezione Sostegno a famiglie.

Anticipazione Sociale Cassa Integrazione STRUMENTI UTILI

Le Banche che aderiscono alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali possono anticipare i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.

Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:

  • lavoratori, compresi soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca;
  • dipendenti sospesi dal lavoro sia a zero ore sia non a zero ore, il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto all’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga;
  • Dipendenti appartenenti alla categoria artigiani: il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto tramite FSBA.

L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di 1.400 euro (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).

Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.

A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:

  • l’estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • l’esenzione dell’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
     
Fondo centrale di garanzia per le PMI STRUMENTI UTILI

Il DL Liquidità (DL. n. 23 del 08-04-2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ha modificato le regole e le condizioni previste per l’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
L’obiettivo è consentire alle imprese di accedere a nuova liquidità grazie alla garanzia del Fondo per poter sostenere i costi del personale, il capitale circolante e per preservare gli investimenti. 

L’articolo 13 del testo abroga l’articolo 49 del “Cura Italia”.  


Soggetti beneficiari:

  • PMI e microimprese con sede in Italia fino a 499 dipendenti;
  • imprese del settore agricolo e della pesca (le garanzie sono rilasciate da ISMEA).


Dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020 sono in vigore le seguenti misure:

  • garanzia diretta al 90% per i nuovi finanziamenti con durata massima 72 mesi. L’importo delle operazioni non può superare:
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro dei subcontraenti) per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
     
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestazione dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (in caso di PMI) o 12 mesi (se impresa fino a 499 dipendenti).
     
  • il 25% del fatturato totale del richiedente nel 2019;

Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 di euro che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell’emergenza Covid-19. In questo caso la garanzia può raggiungere la copertura del 100% ma l’importo garantito massimo è fino a 800.000 euro.

  • garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti senza limite di durata e di importo;
     
  • garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti concessi a fronte di rinegoziazioni purché prevedano un credito aggiuntivo all’impresa in misura pari almeno al 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
     
  • garanzia diretta al 100% per i nuovi finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. L’importo massimo garantito sarà pari al 25% dei ricavi della richiedente e comunque non superiore ad 25.000 euro con durata massima di 72 mesi e almeno 24 mesi di preammortamento. I ricavi dovranno essere verificati attraverso l’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata. 

L’importo massimo garantito per singola impresa è innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro. 

La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell’autonoma discrezionalità di ciascuna Banca.

Garanzia Sace STRUMENTI UTILI

Per tutte le imprese, anche di grandi dimensioni, le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano già completamente esaurito la loro quota di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, il Decreto “Liquidità”, al fine di agevolare l’accesso al credito, ha previsto la concessione di una garanzia da parte di SACE sui finanziamenti bancari.  

Condizioni di applicazione della garanzia SACE fino al 31 dicembre 2020:

  • finanziamento in qualsiasi forma di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate dopo il 29 febbraio 2020;
  • importo massimo del finanziamento non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo in Italia dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa in Italia relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

  • finalità del finanziamento di sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.

Copertura della garanzia:

  • pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
  • pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
  • pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

La concessione del credito sarà sempre subordinata alla valutazione della situazione del cliente da parte della banca.  

Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

STRUMENTI UTILI

Presentando l’autocertificazione che attesta la carenza di liquidità a causa dell’emergenza, le microimprese e le piccole e medie imprese (compresi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA) possono beneficiare delle seguenti agevolazioni.

Linee di credito accordate a revoca e finanziamenti accordati su anticipi di crediti.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che i contratti di credito a revoca in essere non siano revocati fino al 30 settembre 2020.

Fino a quella data, non saranno revocati:

  • aperture di credito;
  • anticipi fatture;
  • anticipazioni al salvo buon fine;
  • gli sconti di portafoglio commerciale;
  • anticipazioni all’esportazione (anticipi export);
  • ogni tipologia di finanziamento che prevede l’anticipazione da parte della banca dei crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi.

Finanziamenti non rateali.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che la scadenza dei contratti a termine con scadenza anteriore al 30 settembre sia prorogata fino al 30 settembre 2020. Sono quindi prorogati a quella data: 

  • finanziamenti “bullet”;
  • finanziamenti all’import;
  • finanziamenti senza vincolo di destinazione;
  • ogni altro finanziamento non a rientri rateale.

Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato per un periodo pari al periodo di sospensione alle medesime condizioni. Sono quindi sospese le rate di:

  • mutui chirografari e ipotecari;
  • sconti finanziari e agrari;
  • contratti di leasing;
  • ogni altro finanziamento che prevede un piano di rimborso rateale.

Confidi e altre garanzie
Le garanzie accessorie ai finanziamenti, anche prestate da Confidi sono prorogate automaticamente allo stesso modo del finanziamento per i finanziamenti a termine sia a rimborso rateale che non.

Leggi il decreto (art. 56 "Cura Italia") per approfondire tutte le misure

Sei un’impresa cliente di Iccrea BancaImpresa?

Visita www.iccreabancaimpresa.it per scaricare la modulistica e conoscere le modalità di inviare la richiesta e beneficiare della moratoria.

Sei un’impresa cliente di BCC Lease?

Visita www.bcclease.it per capire come richiedere la sospensione del pagamento dei canoni di leasing finanziario o di finanziamento finalizzato, in scadenza prima del 30/09/2020.

Ulteriori misure per le imprese STRUMENTI UTILI

Per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus ma che non rientrano tra quelle che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI sono allo studio apposite forme di agevolazione con garanzia statale per il tramite della Cassa Depositi e Presiti.

I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso alla garanzia saranno fissati con un apposito decreto interministeriale.

Leggi il decreto (art. 57 "Cura Italia") per approfondire

Microcredito

Per gli operatori di microcredito, il Decreto “Liquidità” (art. 13) conferma:

  • la possibilità di beneficiare della garanza del Fondo PMI sui finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari, a condizione che detti finanziamenti siano destinati alla concessione di operazioni di microcredito per la microimprenditorialità. La garanzia è concessa a titolo gratuito, nella misura dell’80%, senza valutazione del merito di credito, relativamente ai nuovi operatori costituiti o a quelli che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia;
     
  • l’aumento da 25.000 a 40.000 euro dell’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale.

Imprese agricole e della pesca STRUMENTI UTILI

Fondo centrale di garanzia per le PMI

Le nuove regole e condizioni previste fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo Centrale di garanzia per le PMI, come modificate dall’art. 13 del Decreto “Liquidità”, si estendono, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA.

PAC.

Possibilità di aumentare dal 50 al 70% l’anticipo spettante alle imprese che hanno diritto ad accedere ai contributi.

Leggi il decreto (art.78 del "Cura Italia") per approfondire

Accordo ABI - imprese in ripresa

Per favorire l’accesso agevolato alle linee di credito a breve termine da parte delle imprese impattate dall’emergenza, l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” (accordo per il credito 2019) è estesa ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020

Il pacchetto “Imprese in Ripresa 2.0” consente di:

  • sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (ad esempio mutui);
  • allungare la durata dell’ammortamento dei finanziamenti rateali e prorogare i crediti a breve termine e i crediti agrari di conduzione.

Possono beneficiarne le microimprese e le piccole e medie imprese di tutti i settori operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che abbiano subito danni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

La sospensione del pagamento della quota capitale e l’allungamento del piano di ammortamento si applicano a

  • finanziamenti a medio e lungo termine anche tramite il rilascio di cambiale agraria;
  • operazioni di leasing immobiliare o mobiliare (in questo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing). 

Non si applicano a: i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle facilitazioni della specie connesse ex lege in via generale). 

Periodo massimo di allungamento del piano di ammortamento e di proroga delle scadenze:

  • può arrivare fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento per i finanziamenti a medio e lungo termine: 
  • per il credito a breve termine è pari a massimo 270 giorni;
  • per il credito agrario di conduzione è pari a massimo 120 giorni.

Strumenti Utili

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.

Risposte alle domande più frequenti (aggiornate al 27 aprile 2020)  Scarica il PDF

Regolamentazione operazioni di trading
STRUMENTI UTILI

Con la delibera 21303 del 17 marzo 2020, la Consob ha stabilito il «divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette corte su azioni negoziate sul mercato regolamentato MTA».

Risultano quindi vietate le vendite allo scoperto (o short selling) oppure altre tipologie di operazioni ribassiste sulle azioni soggette a restrizione.

Il divieto riguarda le azioni di alcune società riportate nell’allegato alla delibera (“azioni soggette a restrizione”), si applica per tre mesi dall’entrata in vigore della delibera (dal 18 marzo 2020 al 18 giugno 2020) e riguarda chiunque, persona fisica o giuridica, residente in Italia o all’estero, anche fuori dall’Unione Europea.

Chi non rispetterà le misure stabilite dalla Consob sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 2.500.000 euro.

Strumenti Utili

FAQ

Risposte alle domande più frequenti sulla delibera Consob sul divieto di short selling

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Per ulteriori informazioni sui prodotti di finanziamento e sulle modalità per usufruire delle misure di sostegno oggetto delle nuove disposizioni, consulta la sezione “Trasparenza” del sito Internet della tua BCC che contiene i fogli informativi e la documentazione di trasparenza. In alternativa, puoi inviare una email al tuo consulente in filiale per ricevere tutte le informazioni.